IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
   Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva  di  cui  al
 verbale  d'udienza  del  25  giugno 1997   nel procedimento esecutivo
 immobiliare promosso da Mediocredito Lombardo s.p.a. rappresentato  e
 difeso  dall'avv. Augusto D'Argenio di Busto Arsizio con l'intervento
 di  altri creditori nei confronti di Ferrario Marco e "Ferrario Marco
 s.r.l.";
   Rilevato che la procedura esecutiva n. 69/91 r.g. es. e'  iniziata,
 ex  art.  491  c.p.c.,  con    notifica  da  parte del detto istituto
 Mediocredito   Lombardo   dell'atto   di   pignoramento   immobiliare
 all'esecutato Marco Ferrario del 20 maggio 1991 ed istanza di vendita
 depositata il 6 giugno 1991;
   Rilevato   che,   ex   art.   567  c.p.c.,  l'azione  esecutiva  e'
 proseguibile (Cass. 67/1168) ovvero procedibile  (Cass. 78/6067) solo
 ove al  ricorso  siano  allegati,  per  quel  che  qui  interessa,  i
 certificati  delle  iscrizioni  e  trascrizioni relativi all'immobile
 oppignorato  per  il  periodo  relativo  al  ventennio  anteriore  al
 pignoramento: nel caso di specie dal 20 maggio 1971 al 20 maggio 1991
 (notifica pignoramento);
   Rilevato  che  tali certificati sono rilasciati dalle conservatorie
 immobiliari che, nel caso di specie, e' quella di Milano 2;
   Rilevato che la detta conservatoria con comunicazione del 20 maggio
 1997 ha certificato che era in grado di fornire il detto  certificato
 con aggiornamento al solo 17 gennaio 1991;
   Rilevato  che,  per  l'inefficienza di quell'ufficio, in violazione
 dell'art. 97 della Costituzione, i creditori istanti  nella  presente
 procedura vedono precluso il loro diritto a vedersi tutelare, ex art.
 24 della Costituzione, essendo allo stato la procedura improseguibile
 ovvero improcedibile per causa da loro non dipendente;
   Rilevato  che la detta norma non consente in alcun modo di supplire
 alla   detta   pubblica   inefficienza      attraverso    l'eventuale
 dichiarazione  di notaio od altro soggetto in ordine allo stato delle
 trascrisioni  ed  iscrizioni  presenti  sul  bene  al  momento  della
 notifica  dell'atto di pignoramento richiedendo il disposto dell'art.
 567 c.p.c. il detto certificato senza alcun equipollente;
   Rilevato  che  pertanto,  d'ufficio,  apparendo  non  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale del  disposto dell'art. 567
 comma 2 c.p.c.  nella  parte  in  cui  prevede  la  necessita'  della
 certificazione   -   necessariamente   dell'ufficio   pubblico  della
 conservatoria immobiliare unico competente ad emettere certificati  -
 senza  tener  conto  che  quando  il  detto  ufficio  si  ponga nella
 impossibilita' di certificare viene meno la possibilita' di procedere
 nell'esecuzione in violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione;
   Rilevato  che  la  questione  ai fini del giudizio stante l'attuate
 improseguibilita'  od  improcedibilita'  della  domanda  oggetto  del
 presente  procedimento e di altri circa mille procedimenti sorti dopo
 il 17 gennaio 1991,  pendenti presso questo ufficio  giudiziario,  e,
 da allora, in stato di quiescenza;
   Rilevato peraltro che la detta conservatoria non solo ha mancato di
 annotare  le  trascrizioni del 17 gennaio 1991 ma anche le iscrizioni
 di ipoteche dal 1 gennaio 1994;
   Rilevato che la cancelleria, nell'inviare copia degli atti,  dovra'
 formare  il  fasciolo  allegando  inizialmente   in copia i documenti
 rilevanti  che  sono  atto  di  pignoramento,  istanza  di   vendita,
 certificato  immobiliare  sino al 17 gennaio 1991 e dichiarazione del
 responsabile della detta conversatoria;